R&S Credito d'imposta ancora più snello e chiaro

credito imposta ricerca e sviluppoCon la circolare n. 13/E del 27 aprile 2017, l'Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo economico, ha fornito ulteriori nuovi chiarimenti sulle modifiche al credito d'imposta ricerca e sviluppo previste dalla Legge di Bilancio 2017.

C’è un anno in più per effettuare gli investimenti, fino al 2020; il limite annuo per ogni azienda è stato elevato a 20 milioni di euro; l’aliquota è ora unica e parti al 50% per tutti i tipi di spese ammissibili.

L’Agenzia delle Entrate - d’intesa con il Ministero dello Sviluppo economico – ha chiarito le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017 per potenziare il credito d’imposta per ricerca e sviluppo, dettando le istruzioni per il calcolo dell’agevolazione per le imprese che intendono usufruirne.

Nel documento interpretativo sono riportate le istruzioni sulla determinazione dell’agevolazione, con esempi di calcolo sia con riferimento ai primi due periodi d’imposta (2015 e 2016), sia ai successivi (dal 2017 al 2020) e le risposte ad alcuni quesiti specifici.

La prima modifica introdotta dalla legge di Bilancio alla disciplina del bonus ricerca riguarda i tempi: i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare possono infatti beneficiare dell’incentivo anche con riferimento agli investimenti effettuati nel periodo d'imposta 2020, anziché fino al 2019. Per quanto riguarda i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, invece, sono ammessi all'incentivo gli investimenti effettuati entro il periodo di imposta 2020-2021.

Tra le novità di maggior rilievo vi è poi l'intervento sull'importo massimo annuale riconoscibile a ciascun beneficiario, che a partire dal 2017 quadruplica, passando da 5 a 20 milioni di euro, a fronte di una spesa minima pari ad almeno 30mila euro.

Invariate le modalità di utilizzo, cioè esclusivamente in compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi per le attività di ricerca e sviluppo. A incoraggiare il ricorso allo strumento vi è poi la nuova aliquota unica al 50% per tutte le tipologie di spese ammissibili, a differenza della precedente formulazione che prevedeva un'intensità del 25%, elevabile al 50% solo con riferimento alle spese per il "personale altamente qualificato" impiegato nell’attività di ricerca e per i contratti di ricerca extra muros.

Anche l'ambito delle spese ammissibili si allarga, andando ad includere le spese per tutto il personale impiegato in attività di R&S, senza distinzioni di qualifica, e l’attività di ricerca e sviluppo svolta da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese estere.