Imprenditori, lavoratori autonomi, percettori di redditi agrari hanno diritto al contributo a fondo perduto a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
A prescindere dall’ammontare del fatturato, il contributo spetta comunque anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
Ai fini in esame i ricavi e compensi sono determinati facendo riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Ai soci che effettuano conferimenti diretti all’aumento del capitale sociale delle società danneggiate dall’epidemia Covid-19, il decreto Rilancio prevede il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 20% della somma conferita. Per accedere al beneficio fiscale, l'aumento di capitale dovrà essere deliberato ed eseguito in denaro entro il termine del 31 dicembre 2020. Sarà tuttavia necessario che il totale dei benefici ottenuti da socio e società non superi la soglia massima prevista dalla Commissione europea: un elemento da non trascurare nelle valutazioni sull’opportunità del conferimento.