Formazione 4.0, adeguare le competenze con i benefici fiscali

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Kratos

supporta in modo completo le aziende per la progettazione, la gestione, la somministrazione della "Formazione 4.0" e fornisce assistenza e consulenza per l'ottenimento del credito d'imposta (fino al 70% per le PMI).

A cosa serve

La Formazione è finalizzata a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.

 

Quali vantaggi

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:

Avvertenza: con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, che non soddisfino le condizioni previste dall’art. 22, comma 1, del citato decreto, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

 

Spese ammissibili

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:

Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

 

Attività di formazione ammissibili

Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.

Tematiche della Formazione 4.0

 

A chi si rivolge

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

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