Imprenditori, lavoratori autonomi, percettori di redditi agrari hanno diritto al contributo a fondo perduto a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
A prescindere dall’ammontare del fatturato, il contributo spetta comunque anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
Ai fini in esame i ricavi e compensi sono determinati facendo riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Determinazione del contributo
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
In particolare, detto contributo è determinato applicando le seguenti percentuali:
a) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020;
b) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data de1 19 maggio 2020
c) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata data de1 19 maggio 2020.
L’importo non può essere comunque inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini della determinazione degli interessi passivi deducibili, delle spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta.
L’Agenzia delle Entrate procede all’accredito della somma dovuta qualora non sussistano controindicazioni direttamente in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
Soggetti esclusi
Sono esclusi dal beneficio le seguenti categorie di soggetti:
- contribuenti che hanno cessato l’attività alla data di presentazione dell’istanza;
- enti pubblici che esercitano funzioni statali ovvero attività previdenziali, assistenziali e sanitarie ove costituiti esclusivamente a tali fini;
- le aziende sanitarie locali;
- enti privati di previdenza obbligatoria che esercitano attività previdenziali e assistenziali;
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162 bis TUIR);
- professionisti e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi ai quali è stata riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro (art. 27 D.L n. 18/2020);
- i lavoratori dello spettacolo ai quali è stata riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro (art. 38 D.L. n. 18/2020);
- i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
I soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, direttamente o a mezzo intermediario delegato autocertificando la sussistenza dei requisiti entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con apposito provvedimento, da emanare, del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il quale saranno determinate le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione.
Si evidenzia che la citata istanza contiene anche l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti dei soggetti da sottoporre a verifica (imprese individuali, associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, e degli altri soggetti indicati negli artt. 185, comma 1 e 2, D, lg n. 159/2011) e di non trovarsi nelle altre condizioni ostative in materia di normativa antimafia.
Al fine di prevenire infiltrazioni da parte della criminalità organizzata è prevista la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Ministero economia e finanze e Agenzia delle Entrate per l’effettuazione di controlli anche con la procedura semplifica.
Inoltre, dovrà essere stipulato un protocollo tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza ai fini della trasmissione dei dati e delle informazioni rilevabili dalle richieste di contributo nonché quelle relative ai contributi erogati utilizzabili nell’ambito delle autonome attività di polizia economico finanziaria.
Sanzioni
In presenza di una causa ostativa rilevata a seguito di riscontri effettuati dall’Agenzia delle Entrate (cause di decadenza, divieto, sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa), a carico del soggetto che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è irrogabile la reclusione da due a sei anni.
In caso di avvenuta indebita percezione si applica la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni a meno che la somma indebitamente precipita sia inferiore a 3.999.96 euro nel qual caso è irrogabile soltanto la sanzione amministrativa variabile da 6.164 a 25.822 euro.