Ai soci che effettuano conferimenti diretti all’aumento del capitale sociale delle società danneggiate dall’epidemia Covid-19, il decreto Rilancio prevede il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 20% della somma conferita. Per accedere al beneficio fiscale, l'aumento di capitale dovrà essere deliberato ed eseguito in denaro entro il termine del 31 dicembre 2020. Sarà tuttavia necessario che il totale dei benefici ottenuti da socio e società non superi la soglia massima prevista dalla Commissione europea: un elemento da non trascurare nelle valutazioni sull’opportunità del conferimento.
Il pacchetto di riforme introdotto dal decreto Rilancio sembra interessare particolarmente i soci delle PMI aventi sede sul territorio nazionale. Infatti, il decreto, facendo ricorso alla leva fiscale, intende favorire gli investimenti in imprese residenti in Italia con fatturato annuo, nel periodo di imposta precedente, compreso tra 5 milioni e 50 milioni di euro la cui continuità aziendale è messa fortemente a rischio dalle conseguenze sulla riduzione del fatturato derivanti dalla diffusione del Covid-19.
L’art. 26 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede agevolazioni fiscali in favore dei soci conferenti, riconosciute a prescindere dalla natura giuridica del soggetto, ferma restando la necessità di soddisfare alcune specifiche condizioni previste dalla norma.
L’efficacia della disposizione resta condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE, al rilascio di un’autorizzazione da parte della Commissione europea.
Il riconoscimento del credito d’imposta conseguente agli interventi di ricapitalizzazione riguarda i soci delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata e delle società cooperative, con l’esclusione degli intermediari finanziari e delle società di partecipazione non finanziaria e finanziaria, aventi sede legale e amministrativa in Italia e che abbiano:
a) un ammontare di ricavi - art. 85, comma 1, lettere a) e b), TUIR - relativo al periodo d’imposta 2019, compreso tra 5 e 50 milioni di euro;
b) a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, subito una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi - art. 85, comma 1, lettera a), TUIR - rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in misura non inferiore al 33%;
c) deliberato ed eseguito - dopo l’entrata in vigore del decreto ed entro il 31 dicembre 2020 - un aumento di capitale a pagamento integralmente versato.
In questi casi il decreto prevede che i soci, persone fisiche o giuridiche, per i conferimenti in denaro effettuati entro il 31 dicembre 2020 per l’aumento del capitale sociale di una o più società, beneficino di un credito d’imposta pari al 20% delle somme conferite.
L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non potrà in ogni caso eccedere 2.000.000 di euro.
Non è chiaro, stante il dato letterale della norma, se il suddetto limite si riferisca al complesso dei conferimenti effettuati dal medesimo soggetto o se sia riferito a ciascun conferimento effettuato da un unico soggetto in diverse società. Inoltre, la norma prescrive, quale conditio sine qua non per la spettanza del credito, che la partecipazione rinveniente dal conferimento sia posseduta almeno fino al 31 dicembre 2023 e che non siano distribuite riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024.
La ratio sottesa alla norma è quella di garantire alle società di medio-piccole dimensioni un adeguato assetto patrimoniale, scongiurando crisi da sovraindebitamento, pertanto, si prevede che, ove prima del 1° gennaio 2024 la società oggetto del conferimento deliberi la distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, il beneficio fiscale si intenderà decaduto e sorgerà, in capo ai soci, l’obbligo di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.
Utilizzo del credito
Il credito d’imposta così maturato è utilizzabile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino ad esaurimento. Il credito riconosciuto dovrebbe essere compensabile, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs., n. 241/1997, senza assoggettamento ai i limiti di cui all'art. 1, comma 53, legge n. 244/2007, e di cui all'art. 34, legge n. 388/2000.
Inoltre, per espressa previsione normativa, questo particolare credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Limite per le misure di aiuto di Stato
Rileva segnalare come sia lo stesso art. 26 del decreto a precisare che il credito previsto in favore dei soci conferenti si cumuli con il credito riconosciuto dalla medesima disposizione per la società ricapitalizzata e con eventuali altre misure di aiuto.
In particolare, la norma fa riferimento alla comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". In base alla sopra richiamata comunicazione, gli aiuti non possono superare il limite complessivo di 800.000 euro (fatta eccezione per le imprese nel settore della pesca e dell’acquacultura il cui limite è di 120.000 euro).
Occorrerà, dunque, fare attenzione, nelle valutazioni sull’opportunità del conferimento, non solo alla misura del credito riconosciuto alla società ricapitalizzata, ma anche alle eventuali altre agevolazioni rientranti nel novero degli aiuti previsti dal paragrafo 3.1 della comunicazione, onde evitare di incorrere in un disconoscimento del credito.
In altre parole, da quanto sembra emerge dal tenore letterale della nuova disposizione, socio e società dovranno congiuntamente verificare il totale degli “aiuti” ricevuti, al fine di verificare di rimanere entro la soglia di 800.000 euro (ovvero 120.000 euro per pesca e acquacoltura).